Incendi boschivi: le pillole di Firewall.

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Cresce il progetto, aumentano le connessioni, gli spunti, le possibilità. C’è così tanto fermento che abbiamo pensato a una rubrica. Incendi boschivi: le pillole di Firewall. Perché, per tutti –  come per il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni –  la problematica potenziale esiste ed esistono risposte concrete Pronto a immergerti in un mondo inaspettato?

Di cosa parliamo, quando parliamo di incendi boschivi?

Ok, partiamo dai fondamentali. È sempre necessario e bello, farlo. Sembra una domanda con una risposta scontata, vero? È invece, no. Quindi, mano a una definizione tecnica e procediamo: per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.»  

Cosa rischia chi appicca un incendio?

Bene, adesso abbiamo dato una definizione ufficiale, che ci permette di proseguire da una base comune e collettivamente accettata. Andiamo avanti, adesso, approfondendo un primo aspetto importantissimo legato agli incendi boschivi: cosa si rischia ad appiccarne uno?

Quello dei reati contro l’ambiente è un tema sempre più cruciale e riconosciuto nell’attuale periodo storico. Per quanto riguarda gli incendi boschivi – aspetto a noi più prossimo, visto focus e obiettivi che ci caratterizzano –  la legge (D. L. 4 Agosto 2000 convertito con L. 6 ottobre 2000 n. 275 – Art. 423 bis / incendi boschivi)

si esprime così:

Chiunque cagioni incendi boschivi, cioè su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, proprio o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, le pena è della reclusione da 1 a 5 anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette

Le pene prevista dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

R: P x V x E. La formula per capire meglio gli incendi boschivi.

E visto che stiamo parlando di rischi, dopo quelli legali inoltriamoci tra i boschi per scoprire una formula: la formula adottata per calcolare il rischio di incendi boschivi.  Prima, però, sarà bene precisare che quando si parla di rischio, in questo caso, si fa riferimento alla possibilità che un evento – naturale o indotto dall’essere umano – possa causare effetti potenzialmente e/o realmente dannosi sulle persone, sugli insediamenti abitativi e produttivi e sulle infrastrutture, all’interno di una determinata area e in un determinato periodo di tempo. Perché questa precisazione? Perché il concetto di rischio si lega alla capacità di calcolare il danno provocato, oltre che alla probabilità che un evento pericoloso accada.

Dicevamo la formula: analizziamola, lettera per lettera, insieme:

R = rischio incendi boschivi

Beh, qui c’è poco da aggiungere!

P = probabilità che ci sia un incendio 

Ecco il primo fattore di calcolo: la probabilità. Probabilità che, come dicevamo prima,  accada un incendio in una certa area e in un lasso di tempo. Rischio può essere anche considerato “semplicemente” un potenziale fattore di innesco, però, come una scintilla.

V= vulnerabilità del bosco 

Altro aspetto da considerare è la vulnerabilità del bosco, ma anche di tutti gli altri elementi in gioco, in casi del genere, come edifici, persone, infrastrutture. La vulnerabilità possiamo interpretarla, per capirci meglio, come un’attitudine – o ancora meglio una propensione – a subire danni a causa di un incendio.

E = Valore Esposto

Con la E, invece, andremo a definire la quantità di elementi a rischio in un’area. Elementi che, come abbiamo visto, si traducono in persone, insediamenti, infrastrutture.

Per ora, ci fermiamo qui. Ma a breve spediamo la nostra seconda cartolina. Seguici!

 

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